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RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 6/12
Art 46 - Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico - comma 1

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.

Art 46 - comma 1bis

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Art 46 - comma 3

Salvo quanto previsto dal comma 1bis e 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente.

 

IMPORTI SANZIONI fino al 31/10/23


  Sanzione
Sanzione intera (dopo 60 giorni) € 156,40 *
Sanzione ridotta (entro 60 giorni) € 63,00
Sanzione scontata (entro 5 giorni) € 49,00
Importo pagato a bordo € 34,00
* oltre eventuali spese di notifica/sollecito


IMPORTI SANZIONI dal 1/11/23


 Sanzione
Sanzione intera (dopo 60 giorni)€ 166,50 *
Sanzione ridotta (entro 60 giorni)€ 66,50
Sanzione scontata (entro 5 giorni)€ 51,50
Importo pagato a bordo€ 35,00
Spese amministrative nel caso di
dimenticanza abbonamento
o mancanza tessera
(esibizione entro 5 giorni)
€ 15,00
* oltre eventuali spese di notifica/sollecito

La sanzione può essere pagata:
- intera (oltre al prezzo della corsa ed alle spese di procedimento) dopo 60 giorni;
- ridotta a 1/3 (oltre al prezzo della corsa ed alle spese di procedimento) entro 60 giorni;
- scontata del 30% rispetto all’importo ridotto (oltre alle spese di procedimento e al prezzo della corsa) entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione;
- a bordo bus a mani del personale accertatore ridotta a 1/3 (oltre al prezzo della corsa).

Qualora l’utente sanzionato dimostri, entro 5 giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità (fa fede la timbratura del titolo a bordo bus o lo scontrino di ricarica), la sanzione verrà annullata, salvo pagamento delle spese di procedimento per la gestione della pratica di 15,00 €. In caso di mancanza della tessera, se si dimostra il possesso entro 5 giorni, la sanzione sarà annullata, salvo pagamento delle spese di procedimento per la gestione della pratica di 15,00 €.
La documentazione completa (tessera, abbonamento/ricarica e copia della sanzione) attestante la regolarità del viaggio va presentata presso gli Infopoint Autoguidovie entro 5 giorni dalla data della sanzione.
 


La sanzione può essere pagata presso:

o Infopoint Aziendali Autoguidovie:
  • Pavia Autostazione V.le Trieste 23,
  • Crema Stazione Fs Piazzale Martiri della Libertà 8
  • Milano, Terminal M3 via G. Impastato 
o on-line sul sito Autoguidovie QUI il pagamento on line è disponibile dal 2° giorno lavorativo. Solo con carta di credito. Il costo dell’operazione varia in funzione dell’istituto di credito e dello strumento utilizzato.
o presso le ricevitorie MOONEY comunicando all’addetto della ricevitoria autorizzata, il codice PNR in coda al verbale. 

Per i soggetti cui corre l’obbligo della notifica e purché il pagamento sia eseguito entro il 60° giorno dalla stessa, la sanzione è ridotta a 1/3 come sopra, ma maggiorata delle spese di notifica.
Dopo tale termine la sanzione sarà dovuta per l’intero ammontare.
La gestione del recupero oggetto di sanzione potrà essere affidata a impresa specializzata.
Il trattamento dei dati personali contenuti nel verbale, l’eventuale trasferimento alla società incaricata delle azioni di incasso/recupero è conforme al D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Se la sanzione è elevata tramite supporto elettronico i dati sono riportati sullo scontrino emesso e consegnato all’utente.
 

RICORSI

È possibile presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notificazione tramite il seguente form Clicca qui
 
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (Art. 22 l 689/81).
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